La riclassificazione dello Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale, redatto in base all’articolo 2424 del codice civile, contrappone impieghi e fonti di finanziamento ma non è redatto secondo criteri finanziari. Infatti non distingue i debiti secondo la loro scadenza ma classifica le attività in immobilizzazioni e attivo circolante in base alla destinazione degli elementi considerati e non alla loro liquidabilità; inoltre presenta distinti dalle altre voci di bilancio sia i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti. Il bilancio fornisce però informazioni di tipo finanziario sia nello Stato Patrimoniale sia nella nota integrativa. Nello stato patrimoniale devono essere indicati gli importi esigibili entro l’esercizio successivo per ogni voce riguardante i crediti inclusi nell’attivo circolante e nelle immobilizzazioni finanziarie mentre, nella nota integrativa deve essere indicata, per ciascuna voce di credito e debito, l’ammontare di durata residua superiore a cinque anni. Grazie a queste informazioni è possibile rielaborare lo stato patrimoniale secondo criteri finanziari, con le attività e le passività presentate in ordine di liquidità ed esigibilità decrescenti.